Fonti comunitarie
Già la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, all’art. 8, stabiliva che non
può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è
necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la
difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati,
per la protezione della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e delle libertà
altrui.
Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è
stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea all’art. 8, che
recita:
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono
essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o a un altro fondamento legittimo
previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne
la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto
al controllo di un’autorità
indipendente.
Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
Ottobre 1995, contrassegnata d alla sigla 95/46/CE,
pubblicata nella GUCE L 281 del 23.11.1995 (p.31).
Cenni riguardanti la normativa
italiana
Con l'avvento di Internet si è presto percepita
l’esigenza di ampliare il vecchio ordinamento
giuridico e, di conseguenza, anche la normativa relativa al
concetto di privacy che, fino a non molti anni fa, si
occupava esclusivamente della tradizionale corrispondenza e
della comunicazione telegrafica e telefonica.
Tra i reati penalmente punibili, in termini di Internet e
privacy, ricordiamo:







